Art. 2253 c.c.
Conferimenti
[1]Il socio e' obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.
[2]Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto e' necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva