Art. 2254 c.c.
Garanzia e rischi dei conferimenti
[1]Per le cose conferite in proprieta' la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.
[2]Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento e' regolata dalle norme sulla locazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva