Art. 2255 c.c.
Conferimento di crediti
Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva