Art. 2258 c.c.
Amministrazione congiuntiva
[1]Se l'amministrazione spetta congiuntamente a piu' soci, e' necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.
[2]Se e' convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
[3]Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla societa'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva