Art. 2260 c.c.Diritti e obblighi degli amministratori

[1]I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato.

[2]Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societa' per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilita' non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2260 · fonte su Normattiva