Art. 2359-quinquies c.c.
Sottoscrizione di azioni o quote della societa' controllante
[1]La societa' controllata non puo' sottoscrivere azioni o quote della societa' controllante.
[2]Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.
[3]Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della societa' controllata, azioni o quote della societa' controllante e' considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della societa' controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Testo vigente dal 10 giugno 1994, tuttora in vigore · versione 118 su Normattiva