Art. 2272 c.c.
Cause di scioglimento
La societa' si scioglie:
- 1)per il decorso del termine;
- 2)per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo;
- 3)per la volonta' di tutti i soci;
- 4)quando viene a mancare la pluralita' dei soci, se nel termine di sei mesi questa non e' ricostituita;
- 5)per le altre cause previste dal contratto sociale. ((5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.)) 311 316
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118
311Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'introduzione del numero 5-bis) al comma 1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36
316Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'introduzione del numero 5-bis) al comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Testo vigente dal 1 settembre 2021, tuttora in vigore · versione 308 su Normattiva