Art. 2274 c.c.
Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento
Avvenuto lo scioglimento della societa', i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva