Art. 2278 c.c.
Poteri dei liquidatori
[1]I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.
[2]Essi rappresentano la societa' anche in giudizio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva