Art. 2284 c.c.
Morte del socio
Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la societa', ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva