Art. 2285 c.c.Recesso del socio

[1]Ogni socio puo' recedere dalla societa' quando questa e' contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.

[2]Puo' inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

[3]Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2285 · fonte su Normattiva