Art. 2437 c.c.
Diritto di recesso
[1]Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
- a)la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attivita' della societa';
- b)la trasformazione della societa';
- c)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 MARZO 2023, N. 19));
- d)la revoca dello stato di liquidazione;
- e)l'eliminazione di una o piu' cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
- f)la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g)le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
[2]Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- a)la proroga del termine;
- b)l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
[3]Se la societa' e' costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio puo' recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto puo' prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.
[4]Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio puo' prevedere ulteriori cause di recesso.
[5]Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le societa' soggette ad attivita' di direzione e coordinamento.
[6]E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere piu' gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.
Testo vigente dal 22 marzo 2023, tuttora in vigore · versione 323 su Normattiva