Art. 2287 c.c.
Procedimento di esclusione
[1]L'esclusione e' deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.
[2]Entro questo termine il socio escluso puo' fare opposizione davanti al tribunale, il quale puo' sospendere l'esecuzione.
[3]Se la societa' si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi e' pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva