Art. 2288 c.c. — Esclusione di diritto
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[1]E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.
[2]Parimenti e' escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 15 agosto 2020 · versione 0 su Normattiva