Art. 2288 c.c.Esclusione di diritto

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[1]E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

[2]Parimenti e' escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 15 agosto 2020 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2288 · fonte su Normattiva