Art. 2295 c.c.Atto costitutivo

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L'atto costitutivo della societa' deve indicare:

  • 1)il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci;
  • 2)la ragione sociale;
  • 3)i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della societa';
  • 4)la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
  • 5)l'oggetto sociale;
  • 6)i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
  • 7)le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
  • 8)le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
  • 9)la durata della societa'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 10 novembre 1944 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2295 · fonte su Normattiva