Art. 2298 c.c.Rappresentanza della societa'

[1]L'amministratore che ha la rappresentanza della societa' puo' compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.

[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340)).

Testo vigente dal 9 dicembre 2000, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2298 · fonte su Normattiva