Art. 2298 c.c. — Rappresentanza della societa'
[1]L'amministratore che ha la rappresentanza della societa' puo' compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.
[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340)).
Testo vigente dal 9 dicembre 2000, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva