Art. 2266 c.c.
Rappresentanza della societa'
[1]La societa' acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.
[2]In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
[3]Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'art. 1396.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva