Art. 2301 c.c.
Divieto di concorrenza
[1]Il socio non puo', senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attivita' concorrente con quella della societa', ne' partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra societa' concorrente.
[2]Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attivita' o la partecipazione ad altra societa' preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.
[3]In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la societa' ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'art. 2286.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva