Art. 2308 c.c. — Scioglimento della societa'
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La societa' si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'art. 2272, per provvedimento dell'autorita' governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un'attivita' non commerciale, per la dichiarazione di fallimento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 15 agosto 2020 · versione 0 su Normattiva