Art. 230 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - DIRITTI DEI PARTECIPANTI - IN GENERE Impresa familiare - Diritto di prelazione - Limite temporale - Cessazione dell'attività lavorativa - Successiva liquidazione della quota - Irrilevanza.
In tema di impresa familiare, ai fini dell'individuazione del limite temporale per l'esercizio del diritto di prelazione sull'azienda, spettante ai familiari che prestano in modo continuativo attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare, ex art. 230-bis, comma 5, c.c., deve aversi riguardo al momento della cessazione definitiva dell'attività lavorativa e non a quello, successivo, della materiale e concreta liquidazione della quota di partecipazione, costituente un diritto di credito, che potrebbe seguire a lunga distanza dalla data della sua maturazione.
Precedenti: 640823-01
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI Impresa familiare - Nozione di “familiare” ex art. 230-bis c.c. - Sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024 - Convivente di fatto - Estensione - Fattispecie.
In virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 230-bis, comma 3, c.c. (nonché, in via consequenziale, dell'art. 230-ter c.c.) -, nella nozione di "familiare" di cui alla menzionata disposizione rientra anche il convivente di fatto dell'imprenditore. (Nella specie, le S.U., all'esito della richiamata decisione della Corte cost., hanno cassato con rinvio la sentenza di merito che 12 <!-- pag. 13 --> SEZIONI UNITE aveva omesso ogni accertamento circa l'effettività e la continuatività dell'opera prestata nell'impresa familiare dalla ricorrente, che si era qualificata convivente di fatto del titolare).
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art230 · fonte su Normattiva
Precedenti: 578143-01, 486436-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).