Art. 2313 c.c.
Nozione
[1]Nella societa' in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.
[2]Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva