Art. 2317 c.c.
Mancata registrazione
[1]Fino a quando la societa' non e' iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la societa' e i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2297.
[2]Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva