Art. 2322 c.c.
Trasferimento della quota
[1]La quota di partecipazione del socio accomandante e' trasmissibile per causa di morte.
[2]Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota puo' essere ceduta, con effetto verso la societa', con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva