Art. 2325 c.c.
Responsabilita'
[1]Nella societa' per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.
[2]In caso di insolvenza della societa', per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicita' prescritta dall'articolo 2362.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva