Art. 2326 c.c.
Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' per azioni.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva
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Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' per azioni.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il nuovo codice, abbandonata la non appropriata ed infelice denominazione di «anonima», per quella più esatta e rispondente di «società per azioni», ne scolpisce la caratteristica essenziale, disponendo (art. 2325) che soltanto la società risponde con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 944
Per quanto concerne la denominazione, il codice elimina le questioni che formarono talvolta oggetto di discussione, consentendo ampia libertà, salvo l'obbligo di completare in ogni caso la denominazione sociale con l'indicazione «società per azioni» (art. 2326). È questa infatti l'unica indicazione indispensabile per la tutela dei terzi che entrano in rapporto con la società, mentre è giusto che si consenta a questa di costituire la propria denominazione nel modo che reputa più conveniente, e perciò anche includendovi il nome di colui o di coloro che furono i creatori dell'impresa, poichè anche questi nomi possono in molti casi rappresentare un valore morale e patrimoniale che sarebbe ingiusto e dannoso disperdere.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 945
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2326 · fonte su Normattiva