Art. 2327 c.c.
Ammontare minimo del capitale
La societa' per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a ((cinquantamila)) euro.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213
113Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002.
Testo vigente dal 21 agosto 2014, tuttora in vigore · versione 264 su Normattiva