Art. 2329 c.c.
Condizioni per la costituzione
Per procedere alla costituzione della societa' e' necessario:
- 1)che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
- 2)che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 ((, 2343 e 2343-ter)) relative ai conferimenti;
- 3)che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della societa', in relazione al suo particolare oggetto.
Testo vigente dal 30 settembre 2008, tuttora in vigore · versione 210 su Normattiva