Art. 2330-bis c.c. — Pubblicazione dell'atto costitutivo
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[1]Pubblicazione dell'atto costitutivo
[2]L'atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.
[3]((Nel medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del deposito, presso l'ufficio del registro delle imprese, della relazione indicata nell'art. 2343)).
Testo vigente dal 5 marzo 1986 al 9 dicembre 2000 · versione 77 su Normattiva