Art. 2335 c.c. — Assemblea dei sottoscrittori
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[1]L'assemblea dei sottoscrittori:
- 1)accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della societa';
- 2)delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 3)delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;
- 4)nomina gli amministratori, ((ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza)) e, quando previsto, il soggetto cui e' demandato il controllo contabile.
[2]L'assemblea e' validamente costituita con la presenza della meta' dei sottoscrittori.
[3]Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validita' delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
[4]Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma e' necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.
Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 7 aprile 2010 · versione 179 su Normattiva