Art. 2339 c.c.
Responsabilita' dei promotori
[1]I promotori sono solidalmente responsabili verso la societa' e verso i terzi:
- 1)per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della societa';
- 2)per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformita' della relazione giurata indicata nell'articolo 2343;
- 3)per la veridicita' delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della societa'.
[2]Sono del pari solidalmente responsabili verso la societa' e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva