Art. 2340 c.c.
Limiti dei benefici riservati ai promotori
[1]I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualita' di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
[2]Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva