Art. 2341-bis c.c.
Patti parasociali
[1]I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della societa':
- a)hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle societa' per azioni o nelle societa' che le controllano;
- b)pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in societa' che le controllano;
- c)hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali societa', non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
[2]Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.
[3]Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a societa' interamente possedute dai partecipanti all'accordo.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva