Art. 2349 c.c. — Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro
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[1]In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla societa', possono essere emesse, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti.
[2]Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva