Art. 234 c.c.
[1]Nascita del figlio dopo i trecento giorni.
[2]Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, e' stato concepito durante il matrimonio.
[3]Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.
[4]((In ogni caso il figlio puo' provare di essere stato concepito durante il matrimonio.))
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva