Art. 2351 c.c.Diritto di voto

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[1]Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

[2]L'atto costitutivo puo' tuttavia stabilire che le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della societa' abbiano diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell'art. 2365. Le azioni con voto limitato non possono superare la meta' del capitale sociale.

[3]Non possono emettersi azioni a voto plurimo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2351 · fonte su Normattiva