Art. 2355 c.c.Circolazione delle azioni

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[1]Le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere nominative.

[2]Le azioni non possono essere al portatore, finche' non siano interamente liberate.

[3]L'atto costitutivo puo' sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2355 · fonte su Normattiva