Art. 2355 c.c. — Circolazione delle azioni
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[1]Le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere nominative.
[2]Le azioni non possono essere al portatore, finche' non siano interamente liberate.
[3]L'atto costitutivo puo' sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva