Art. 2357 c.c.Acquisto delle proprie azioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 5 marzo 1986. Leggi il testo vigente →

[1]La societa' non puo' acquistare azioni proprie, se l'acquisto non e' autorizzato dall'assemblea dei soci, non e' fatto con somme prelevate da utili netti regolarmente accertati e le azioni non sono interamente liberate.

[2]Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate, e il diritto di voto inerente alle medesime e' sospeso finche' esse restano in proprieta' della societa'.

[3]Le limitazioni disposte nel primo comma di questo articolo non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avviene in virtu' di una deliberazione dell'assemblea che dispone una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento delle azioni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 5 marzo 1986 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2357 · fonte su Normattiva