Una più completa disciplina (art. 2357) si è data all'acquisto delle proprie azioni da parte della società, in vista della delicata situazione che si pone in essere a seguito di simili operazioni. Fermo il divieto dell'acquisto quando questo non sia autorizzato dall'assemblea, non si faccia con somme prelevate dagli utili regolarmente accertati e abbia per oggetto azioni non interamente liberate, è parso opportuno stabilire inoltre espressamente che gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate, e che il diritto di voto spettante alle medesime è sospeso finchè esse restano in proprietà della società. L'acquisto delle proprie azioni, che può costituire una sana forma d'impiego degli utili dell'impresa sociale, non deve infatti prestarsi in alcuna forma ad operazioni di carattere speculativo, nè può rappresentare per gli amministratori un sistema per crearsi una comoda maggioranza a spese del patrimonio sociale. Dei gruppi di società e delle partecipazioni.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 962
Per quanto attiene ai «gruppi di società», espressione di un fenomeno economico non riconducibile sul piano giuridico a unità, il codice si è essenzialmente preoccupato di arginare quelle combinazioni che possono sorprendere la buona fede dei soci che rimangono estranei, e soprattutto dei creditori, e rappresentare di conseguenza un pericolo per l'economia nazionale. Il raggruppamento di varie società attorno ad una che le controlla è un fenomeno che risponde tipicamente agli orientamenti della moderna economia organizzata. Si tratta infatti quasi sempre della manifestazione del crescente sviluppo di un nucleo produttivo iniziale che si integra dando vita ad altre attività sussidiarie e collaterali, alle quali, per ragioni di razionale organizzazione, meglio conviene una gestione autonoma. I rapporti fra le società del gruppo che in tal modo si forma rappresentano dunque, in definitiva, un vantaggio per la produzione, mentre pongono al riparo le nuove società, che sorgono attorno alla madre, da eventuali difficoltà finanziarie, pur lasciando alle medesime la necessaria autonomia con la conseguente responsabilità degli uomini - normalmente tecnici specializzati - che ne sono a capo. Il pericolo insito in questi raggruppamenti di imprese non sta dunque nel loro funzionamento, ma può sorgere dalla formazione del capitale, con il quale le varie società che vi partecipano si presentano ai terzi. Se infatti una società, alla cui costituzione un'altra società ha partecipato sottoscrivendone in tutto o in parte il capitale, impiega successivamente in tutto o in parte il proprio capitale nell'acquisto di azioni di quest'ultima, è evidente che si determina l'eliminazione di una parte corrispondente dei capitali nominali delle due società, nonostante che entrambi continuino a figurare come integralmente sottoscritti. Più evidente ancora - e sotto un certo aspetto più grave - è il medesimo fenomeno quando si avvera nel momento in cui due società si costituiscono o aumentano il proprio capitale, sottoscrivendo reciprocamente l'una le azioni dell'altra (società a catena). Si ha infatti in ambedue i casi una moltiplicazione illusoria della ricchezza, la quale può indurre chi ignora la genesi di tale apparenza a far credito alle società, fino a quando l'inevitabile rovescio di tutte le costruzioni senza basi distruggerà la fittizia ricchezza del debitore e il credito non fittizio di chi in quella ha fatto affidamento.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 963
Sono questi i fenomeni da colpire come quelli che rappresentano la degenerazione patologica del sistema dei raggruppamenti di imprese. In tale senso il codice pone i due inderogabili divieti degli articoli 2359 e 2360, che in sede opportuna (art. 2630, n. 2) trovano anche adeguata sanzione penale. Il primo riguarda l'acquisto da parte delle società controllate, mediante utilizzazione anche parziale del proprio capitale, di azioni della società che esercita il controllo o di altre società controllate da quest'ultima (il concetto di società controllata è dato con formula molto ampia dall'art. 2359, secondo comma). Il secondo si concreta nella proibizione assoluta fatta alle società per azioni di sottoscrivere reciprocamente il proprio capitale, anche se tale sottoscrizione avvenga per interposta persona. Si pone in tal modo un divieto relativo e un divieto assoluto. Divieto relativo il primo, in quanto, nell'ambito dei cosidetti «gruppi», la proibizione fatta alle società controllate di assumere partecipazioni nella società controllante riguarda soltanto l'impiego totale o parziale del capitale delle prime. È, infatti, fuori questione la liceità dell'impiego delle riserve delle società controllate nelle azioni della società capo gruppo, poichè per ovvie ragioni un simile investimento è in molti casi il più naturale ed il più conveniente che le prime possono fare delle disponibilità liquide di cui si trovino in possesso. Se così non fosse, potrebbe in qualche caso rendersi praticamente impossibile alle società controllate di costituirsi un «portafoglio titoli», poichè, dovendo questo, per comune norma statutaria, essere composto di azioni emesse da società che esercitano un'attività analoga o comunque connessa a quella sociale, la società controllata si vedrebbe posta nel dilemma di rinunciare a tale forma di impiego, che è in molti casi indubbiamente vantaggioso, o di acquistare azioni di gruppi concorrenti. È peraltro superfluo soggiungere che dovrà trattarsi di vere e proprie riserve risultanti dal bilancio, perchè non potrebbe certamente ritenersi consentito alla società controllata di impiegare nell'acquisto di azioni della società controllante il ricavo di eventuali finanziamenti, poichè in questo modo si potrebbe agevolmente eludere il divieto dell'art. 2359 e, quando il finanziamento provenisse dalla stessa società controllante, anche quello dell'art. 2357. La norma doveva dunque limitarsi a proibire l'impiego del capitale della società controllata nelle azioni della società che la controlla: doveva cioè mirare ad impedire che si verificasse nell'ambito del gruppo quell'incrocio di capitali, a cui si riferisce il secondo divieto - assoluto questo - posto a qualsiasi sottoscrizione reciproca di azioni, per il riflesso che con queste operazioni si possono moltiplicare all'infinito i capitali in un gioco di rifrazioni finanziarie inconsistenti come il castello di carta che ne è la risultante.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 964