Art. 2357-bis c.c.Casi speciali di acquisto delle proprie azioni

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[1]Le limitazioni contenute nell'articolo precedente non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:

  • 1)in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
  • 2)a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
  • 3)per effetto di successione universale o di fusione;
  • 4)in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della societa', sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

[2]Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo precedente, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione e' di tre anni.

Testo vigente dal 5 marzo 1986 al 1 gennaio 2004 · versione 77 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2357bis · fonte su Normattiva