Art. 2359-quinquies c.c.Sottoscrizione di azioni o quote della societa' controllante

[1]La societa' controllata non puo' sottoscrivere azioni o quote della societa' controllante.

[2]Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.

[3]Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della societa' controllata, azioni o quote della societa' controllante e' considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della societa' controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.

Testo vigente dal 10 giugno 1994, tuttora in vigore · versione 118 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2359quinquies · fonte su Normattiva