Art. 2260 c.c.
Diritti e obblighi degli amministratori
[1]I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato.
[2]Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societa' per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilita' non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva