Art. 2359-ter c.c. — Alienazione o annullamento delle azioni o quote della societa' controllante
[1]Le azioni o quote acquistate in violazione dell'articolo 2359-bis devono essere alienate secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.
[2]In mancanza, la societa' controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva