Art. 236 c.c.
Atto di nascita e possesso di stato
[1]La filiazione ((...)) si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.
[2]Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio ((...)).
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva