Art. 2366 c.c. — Formalita' per la convocazione
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[1]L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
[2]L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
[3]In mancanza delle formalita' suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando e' rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva