Art. 2367 c.c. — Convocazione su richiesta di soci
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[1]Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne e' fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
[2]Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell'assemblea e' ordinata con decreto dal presidente del tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva