Art. 2368 c.c. — Costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →
[1]L'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che l'atto costitutivo richieda una maggioranza piu' elevata. Per la nomina alle cariche sociali l'atto costitutivo puo' stabilire norme particolari.
[2]L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale, se l'atto costitutivo non richiede una maggioranza piu' elevata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva