Art. 2373 c.c. — Conflitto d'interessi
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[1]Il diritto di voto non puo' essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della societa'.
[2]In caso d'inosservanza della disposizione del comma precedente, la deliberazione, qualora possa recare danno alla societa', e' impugnabile a norma dell'art. 2377 se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.
[3]Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilita'.
[4]Le azioni per le quali, a norma di questo articolo, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva