Art. 2374 c.c. — Rinvio dell'assemblea
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[1]I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre tre giorni.
[2]Questo diritto non puo' esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva