Art. 238 c.c.
Irreclamabilita' di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita
[1]Salvo quanto disposto dagli articoli 128, ((234, 239, 240 e 244)), nessuno puo' reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva