Art. 2380-bis c.c.
Amministrazione della societa'
[1]La gestione e l'organizzazione dell'impresa, ivi compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale.
[2]L'amministrazione della societa' puo' essere affidata anche a non soci.
[3]Quando affidata a piu' persone, l'amministrazione e' esercitata collegialmente e gli amministratori si costituiscono in consiglio.
[4]Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'organo competente a nominarli.
Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 347 su Normattiva