Art. 2383 c.c.
Nomina e revoca degli amministratori
[1]((PERIODO SOPPRESSO 27 MARZO 2026, N. 47)). ((la nomina degli amministratori e' preceduta)) dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.
[2]Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data ((della riunione dell'organo competente convocato)) per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
[3]Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili ((...)) in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, ((dall'organo competente a nominarli,)) salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
[4]Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonche' a quali tra essi e' attribuita la rappresentanza della societa', precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
[5]Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicita' di cui al quarto comma, salvo che la societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 347 su Normattiva